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Leggi del codice della strada sulla guida in stato di ebbrezza

Legge

Codice della strada: inasprimento delle pene
Aggiornamento Agosto 2009


Il decreto legge n. 94/2009, noto come “Pacchetto sicurezza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 170 del 24/07/09 ed in vigore dal 08/08/2009 ha introdotto alcune modifiche in materia di inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

Le novità fondamentali sono:

- Aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista per chi guida con un tasso alcolico superiore a 0,50 gr/l quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

- Raddoppio della durata della sospensione della patente (da 2 fino a 4 anni) con tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l nel caso il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Inoltre, le sanzioni amministrative e le pene differiscono in base al tasso alcolemico rilevato:

TASSO ALCOLEMICO
DA 0,50
A 0,80 g/l

Ammenda

Da 500 a 2.000 €

Sospensione patente

Da 3 a 6 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

NO

Fermo del veicolo

SI

TASSO ALCOLEMICO
DA 0,80
A 1,50 g/l

Ammenda

Da 800 a 3.200 €

Sospensione patente

Da 6 a 12 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

Fino a 6 mesi

Fermo del veicolo

SI

TASSO ALCOLEMICO
OLTRE
A 1,50 g/l

Ammenda

Da 1.500 a 6.000 €

Sospensione patente

Da 12 a 24 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

Da 3 a 12 mesi

Confisca del veicolo

Confisca del veicolo con sentenza di condanna.
Non si applica la confisca del veicolo nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.


ACCERTATAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).

L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Qualora dall’accertamento risulti un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza.

Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato.

Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 gr/l

Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO CON L'ETILOMETRO
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.

CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI
Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

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