Legge sulla guida in stato di ebbrezza | Etilometro - Etilometro ALCO-SERVICE®

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Codice della strada:
nuove regole dalla Legge 120-2010


La legge 120 del 29/07/2010 introduce un nuovo concetto: il principio "o bevi o guidi", valido per i neopatentati
e per chi al volante ci lavora: camionisti, tassisti e conducenti di autobus. Per tutte queste categorie l'alcol non è più tollerato: il limite diventa zero. Diventa quindi proibito bere alcolici? La risposta è NO. Queste categorie di guidatori devono controllare che il loro tasso alcolemico torni a zero prima di mettersi alla guida. Diventa quindi indispensabile l'uso di un etilometro (professionale) per verificare il proprio stato.

Le sanzioni per i guidatori (eccetto le categorie suddette) sono di seguito riportate:

TASSO ALCOLEMICO
DA 0,50
A 0,80 g/l

Ammenda

Da 500 a 2.000 €

Sospensione patente

Da 3 a 6 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

NO

Fermo del veicolo

SI


TASSO ALCOLEMICO
DA 0,80
A 1,50 g/l

Ammenda

Da 800 a 3.200 €

Sospensione patente

Da 6 a 12 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

Fino a 6 mesi

Fermo del veicolo

SI


TASSO ALCOLEMICO
OLTRE
A 1,50 g/l

Ammenda

Da 1.500 a 6.000 €

Sospensione patente

Da 12 a 24 mesi

Punti patente

- 10 punti

Arresto

Da 6 a 12 mesi

Confisca del veicolo

Confisca del veicolo con sentenza di condanna.
Il veicolo non può più essere affidato in custodia al trasgressore


ACCERTATAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA

Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).

L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Qualora dall’accertamento risulti un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza.

Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato.

Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

Nuovo C.d.S.: Le domande e le risposte


E' STATA DEPENALIZZATA LA GUIDA IN STATO D'EBBREZZA?

Si, ma solo nei casi meno gravi, e cioè quando il livello di alcol nel sangue supera il limite di 0,5 g/l ma resta sotto lo 0,8 g/l. In questo caso non è più reato ma un illecito amministrativo e quindi non è più competente il tribunale ma il prefetto o il giudice di pace.
Resta invariata la multa (da 500 a 2.000 euro) e la possibilità di sospendere la patente (da 3 a 6 mesi). Rimane il reato e non cambiano le sanzioni per chi ha un tasso misurato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: multa da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

E SE INVECE HO BEVUTO DI PIU'?

Le sanzioni diventano più pesanti se il livello misurato è oltre 1,5 g/l: la multa rimane la stessa (da 1.500 a 6.000 euro) ma il minimo della pena diventa 6 mesi di arresto e viene introdotta la revoca della patente nel caso di nuova violazione nel giro di 2 anni.
Con la sentenza di condanna, anche se non ci sono precedenti e quindi scatta la sospensione condizionale della pena, c'è la confisca del mezzo. Ma il veicolo non può più essere affidato in custodia al trasgressore.

CHE SUCCEDE SE, UBRIACO, PROVOCO UN INCIDENTE?

Le sanzioni vengono raddoppiate per tutte le categorie, da 0,5 g/l in su, a prescindere dal grado di sforamento del limite. Raddoppia anche il fermo amministrativo del mezzo che passa da 90 a 180 giorni. Nei casi più gravi, ossia oltre 1,5 g/l, scatta anche la revoca della patente.

PER CHI VALE IL DIVIETO ASSOLUTO DI BERE ALCOLICI?

Viene abbassato da 0,5 a 0,0 g/l nei primi tre anni dopo aver preso la patente (neopatentati). Rientrano in questa categoria tutti i giovani sotto i 21 anni. Il limite a zero è valido anche per tassisti, camionisti, conducenti di autobus e per loro dura per tutta la vita lavorativa.

COSA SUCCEDE SE VIOLO LA REGOLA DELL'ALCOL ZERO?

Se il livello dell'alcol misurato è inferiore a 0,5 g/l, la multa va da 155 a 624 euro. Se è tra 0,5 e 0,8 g/l vengono aumentate di un terzo le sanzioni previste per gli altri guidatori (da 500 a 2.000 euro). Se si supera lo 0,8 g/l vengono aumentate da un terzo alla metà le sanzioni previste per gli altri guidatori.

E VIENE SEMPRE RITIRATA LA PATENTE?

Non sempre. Ai camionisti e agli autisti di autobus viene revocata alla prima infrazione ma solo con tasso misurato oltre a 1,5 g/l. Agli altri, tassisti e neopatentati, solo alla seconda infrazione nel giro di 3 anni. In ogni caso, oltre a 1,5 g/l viene sempre disposta la confisca del veicolo.

SE MI RIFIUTO DI FARE IL TEST?
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Per le categorie di autisti ad alcol zero, vengono aumentate da un terzo alla metà le sanzioni previste per gli altri guidatori.
In tutti i casi scatta la confisca del veicolo mentre la patente viene sospesa per un periodo che va da 6 a 24 mesi, e si può arrivare fino a quattro se il veicolo non è del conducente.
La patente viene ritirata alla seconda condanna per rifiuto del test nel giro di due anni.

LA REGOLA DELL'ALCOL ZERO VALE PER I MINORENNI?

Si, questa regola riguarda anche i ragazzi con meno di 18 anni che hanno il patentivo per il motorino o la minicar. Il minorenne che viola la regola dell'alcol zero potrà prendere la patente B non più a 18 ma a 19 anni se il livello di alcol è sotto a 0,5 g/l; addirittura a 21 anni se è superiore a 0,5 g/l.

SE BEVO E GUIDO RISCHIO IL POSTO DI LAVORO?

Si, ma questa misura riguarda solo gli autisti professionali e quindi camionisti, tassisti e conducenti d'autobus. In alcuni casi sia la guida in stato d'ebbrezza che quella sotto l'effetto di droghe può portare alla revoca della patente. La revoca della patente diventa giusta causa di licenziamento. Sarà il datore di lavoro a dover chiedere l'applicazione della norma.
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO CON L'ETILOMETRO
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.

CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI
Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

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