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ETILOMETRO NEI LUOGHI DI LAVORO

A seguito della pubblicazione in GU dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 Marzo 2006, le Direzioni Generali Sanità e Famiglia delle Regioni hanno fornito i primi indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Con questi strumenti normativi è stata avviata l’esecuzione degli accertamenti in un grande numero di aziende italiane.
Il gruppo di lavoro regionale incaricato ha dovuto affrontare anche alcuni problemi rilevanti relativi all’applicazione dell’intesa in materia di divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Quanto alle condizioni previste dall'ordinamento, Si riporta l'art. 15 della 125/01:


"Art. 15.(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.


2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali."

Le domande più frequenti:

  • Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'identificazione dell'alcoldipendenza?

Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'identificazione dell'alcoldipendenza non è prevista in quanto l'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti "Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento ...".
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l'Atto d'Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica le mansioni in cui si applica l'art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all'obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi (l'Atto d'Intesa 2006 specifica l'elenco delle mansioni) e le modalità nell'art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l'assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro.
Va osservato peraltro che l'accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, con particolare riguardo ai profili inerenti la capacità nel ruolo e l'esposizione a situazioni di rischio, necessita quantomeno di indagini di laboratorio mirate e valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale non certo esauribili secondo i tradizionali modelli di sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale.

  • Come può essere gestito il caso specifico di lavoratori con problemi alcol-correlati?

La norma di riferimento prevede l'effettuazione di test alcolimetrici che consentono l'accertamento immediato di un'intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza. A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l'organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro). A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l'avvio di una specifica procedura accertativa circa l'idoneità alle mansioni.
E' tuttavia facoltà dell'impresa richiedere l'idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l'art. 5 della L. 300/70.

Etilometro ALP-1 certificato CE 93/42
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